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EVENTO METEO 5 MARZO: AVVISO

Al fine di uniformare la ricognizione del danno provocato dal forte vento del 5 marzo u.s. su tutto il territorio regionale,  verranno a breve rese pubbliche due schede di ricognizione con le relative istruzioni, una relativa al patrimonio immobiliare privato e ed una alle imprese, da compilare a cura di chi abbia subito danni ai propri beni all'interno del territorio comunale.

Le schede compilate dovranno essere rinviate a questa Amministrazione entro e non oltre il 10 aprile p.v..

 

L'attività avrà scopo di ricognizione e come precisato dalla Regione Toscana non assegnerà, in questa fase, alcun diritto al ristoro dei danni subiti.

Avviso a cittadini ed imprese

Comune di Isola del Giglio

Medaglia d’Oro al Merito Civile

Provincia di Grosseto

58012 – Via Vittorio Emanuele, 2 - Giglio Castello

Oggetto: Segnalazione di danni occorsi a seguito di evento meteo del 5 marzo 2015.

A seguito degli eventi meteo del 5 marzo u.s. la Regione Toscana ha invitato il Sindaco del Comune di Isola del Giglio di farsi promotore nei confronti dei propri cittadini e delle imprese di una attività di segnalazione di danni occorsi ai propri beni imputabili al maltempo.

Tale segnalazione ha lo scopo di acquisire una prima stima generale necessaria al riconoscimento dello stato di emergenza nazionale.

In un successivo momento, ove l’iter avviato abbia un esito positivo, sarà attivata la ricognizione dei danni evidenziati mediante apposite schede.

Si prega di far pervenire le segnalazioni a questa Amministrazione entro il 15 marzo 2015.

RELAZIONE DI INIZIO MANDATO

L'Amministrazione Comunale rende nota la relazione di inizio mandato del Sindaco Sergio Ortelli.

Per consultare la relazione cliccare sotto

http://www.comune.isoladelgiglio.gr.it/index.php?view=cmsdoc&id=464&option=com_cmsdoc&lang=it

Informativa TASI

Comune di Isola del Giglio

  Medaglia d’Oro al Valor Civile

  Provincia di Grosseto

 

 

Oggetto: Informativa T.A.S.I.

 

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del   09/09/2014 sono state deliberate le aliquote T.A.S.I.  relative all’anno 2014 come segue:

a)      aliquota per abitazione principale e sue pertinenze:                                   1 per mille;

b)     aliquota per tutti gli altri immobili (fabbricati, aree fabbricabili)           2,5 per mille;

c)      aliquota per aree fabbricabili                                                           1,6 per mille;

d)     aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale                         1 per mille.

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art.1 comma 1. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie. 
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento  dell’ammontare complessivo della TASI.

La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.

La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria “IMU” di cui all’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e smi.
In relazione alle disposizioni contenute con le modifiche introdotte dal D.L. n. 16/2014,  il calcolo dell’imposta da versare è effettuato in autoliquidazione da parte del soggetto passivo. 

Come si effettua il versamento:

- Le scadenze previste sono le seguenti:  Prima rata: 16 Ottobre 2014; Seconda Rata: 16 Dicembre 2014;

- La TASI si versa esclusivamente mediante modello F24, avendo cura di utilizzare i seguenti codici tributo:

a)      codice per il tributo sull’abitazione principale e sue pertinenze       3958

b)      codice per il tributo sui fabbricati rurali strumentali                          3959

c)       codice per il tributo per aree fabbricabili                                               3960

d)      codice per il tributo sugli altri fabbricati                                                3961

e)      codice per gli interessi                                                                                 3962

f)       codice per le sanzioni                                                                                   3963

-   nella Risoluzione 47/E/2014 sono elencati i codici da utilizzare da parte degli Enti Pubblici

-  In alternativa al Mod F24, con Decreto Interministeriale del 23 Maggio 2014 è stato approvato il “Bollettino di Conto Corrente”, disponibile presso gli Uffici Postali  avente il seguente N° di c/c 1017381649, valido indistintamente per tutti i comuni del territorio nazionale. 

 

 

Scenari dell'Isola del Giglio

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