Tornata elettorale del 26 maggio 2019. Modalità e termini presentazione candidature.

In data 26 maggio 2019 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del parlamento europeo e per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale.
Si ritiene pertanto utile fornire le informazioni principali relative alla presentazione delle candidature per l'elezione diretta del Sindaco e il rinnovo del Consiglio Comunale.
Si specifica che la fonte di provenienza delle informazioni è il Ministero dell'Interno.
CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO E LISTA DEI CANDIDATI CONSIGLIERI
I candidati consiglieri compresi nella lista devono essere contraddistinti con un numero d'ordine progressivo. Con la lista deve essere presentato anche il nome e cognome del candidato Sindaco e il programma amministrativo.
Ogni candidatura alla carica di Sindaco (comuni fino a 15.000 abitanti) è collegato ad una lista di candidati Consiglieri. Il numero dei candidati non deve essere superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore a 3/4.
Nel caso del comune di Isola del Giglio il numerto dei candidati è il seguente: minimo 7 e massimo 10, dato atto che, ai sensi dell'art. 16, comma 17 del D. L. 138/2011, convertito in legge 148/2011 "nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il Consiglio Comunale è composto, oltre che dal Sindaco, da dieci Consiglieri e il numero degli assessori è stabilito in due".
La dichiarazione di presentazione delle liste deve essere sottoscritta da minimo 30 e massimo 60 elettori.
I candidati non possono sottoscrivere la lista in cui sono candidati e nessun elettore può sottoscrivere più di una lista.
All'atto della presentazione, il candidato Sindaco deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro comune.
La firma degli elettori dve esere apposta su appositi moduli riportanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, luogo e data di nascita di ciascuno dei candidati e di ognuno dei sottoscrittori.
In ogni caso, la firma dei sottoscrittori deve essere autenticata da uno dei soggetti appositamente indicati nell'art. 14 della legge 53/90.
Nei comuni fino a 15.000 abitanti, l'indicazione dei delegati di listaa non è essenziale, tuttavia, la mancata indicazione, comporterà l'impossibilità di presenziare al sorteggio delle liste e di nominare rappresentanti di lista.
PROGRAMMA AMMINISTRATIVO
Il programma amministrativo deve essere presentato congiuntamente alla lista dei candidati e deve essere pubblicato all'Albo Pretorio.
Non è prevista la presentazione di preventivi di spesa e non sono previsti limiti di spesa a sostegno delle candidature.
CERTIFICATI ELETTORALI
Si specifica che, per quanto attiene la presentazione delle liste e l'accettazione delle candidature, è necessario presentare i certificati di iscrizione nelle liste elettorali, posto che in materia elettorale, non si applicano le disposizioni di semplificazione (autocertificazione e dichiarazioni sostitutive).
I suddetti certificati possono essere anche collettivi e devono essere rilasciati entro 24 ore dalla richiesta.
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
Insieme alla lista deve essere presentata la dichiarazione di accettazione della candidatura, sia del candidato Sindaco che dei candidati Consiglieri. Tale dichiarazione deve contenere anche la dichiarazione sostitutiva nella quale si attesta che il candidato non si trova in alcuna delle cause di incandidabilità previste dalla legge. Le candidature devono essere inoltre corredate dei certificati nei quali si attesta la loro iscrizione nelle liste elettorali di qualsiasi comune della Repubblica.
CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
I cittadini dell'unione europea che intendono candidarsi alla carica di consigliere comunale (non possono candidarsi a sindaco e non possono ricoprire la carica di Vice Sindaco), devono produrre, in aggiunta alla documentazione precedente: a) una dichiarazione con l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e l'ìindirizzo dello Stato di origine; b) un attestato, non anteriore a tre mesi, rilasciato dall'autorità del Paese di origine, dal quale risulti che non sono decaduti dal diritto di eleggibilità.
CONTRASSEGNI DI LISTA
E' vietato depositare contrassegni che riproducono:
a) immagini o soggettidi natura religiosa;
b) simboli del Comune;
c) denominazioni e simboli di società, anche calcistiche e sportive, senza autorizzazione.
Sono inoltre vietati contrassegni che fanno riferimento a ideologie di stampo fascista o nazista.
TERMINE INIZIALE E FINALE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La presentazione delle candidature alla carica di Sindaco e delle liste dei candidatin consiglieri deve essere effettuata dale ore 8,00 del 30° giorno alle 12,00 del 29° giorno antecedenti la data delle elezioni quindi, dalle ore 8,00 del 26 aprile alle ore 12,00 del 27 aprile.
Le liste vanno presentate al Segretario Comunale o chi lo sostituisce, che provvederà a rilasciare, per ogni lista presentata, apposita ricevuta indicante il giorno, l'ora precisa di presentazione e l'elenco di tutti gli atti depositati.
Lo stesso segretario o chi lo sostituisce, non può rifiutarsi di ricevere le liste, gli allegati e i contrassegni di lista, anche se li ritenga irregolari o se siano presentati tardivamente, purchè indichi, sia nella ricevuta sia negli atti, l'ora della ricezione.
Ogni lista, entro lo stesso giorno in cui è presentata, deve essere rimessa alla Commissione elettorale circondariale competente, cui spettano tutti i controlli.
Si segnala infine che non trova applicazione l'art. 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019 n. 3 che prevede la pubblicazione del curriculum vitae e del certificato penale del candidato sul sito internet del Comune, in quanto inferiore ai 15.000 abitanti.

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